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RESPONSABILITA
Art. 38
Il comitato organizzatore dell’esposizione prenderà tutte le opportune e migliori disposizioni per il
buon trattamento e per la sicurezza delle persone e dei cani presenti, senza tuttavia, sotto
qualsiasi aspetto o motivo, assumersi alcuna responsabili per danno, malattia, fuga, morte o
furto di cani od oggetti, fatti salvi quei casi ricadenti negli accordi di stipula di polizze assicurative
obbligatorie.
VARIE
Art. 39
Per i casi non previsti dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento generale delle
manifestazioni canine riconosciute dall’ENCI, allo statuto e agli altri regolamenti sociali nonché
alle norme deliberate successivamente dal Consiglio Direttivo.
ESPOSIZIONI REGIONALI
Art. 40
Le esposizioni a carattere regionale nelle quali il Cac non è in palio vengono tenute sotto il
patrocinio del gruppo cinofilo competente per territorio che avrà la facoltà di omologarle
assicurando la propria assistenza tecnica.
Le esposizioni regionali al fine di sviluppare sempre più l’attività cinofila usufruiscono delle
seguenti facilitazioni:
a) le iscrizioni dei cani possono essere ricevute anche in luogo il giorno della manifestazione
purché prima dell’inizio dei giudizi. Tuttavia il comitato organizzatore è tenuto a trasmettere
all’ENCI l’elenco dei cani iscritti suddivisi per razza e con l’indicazione del proprietario;
b) le tasse di iscrizione sono a discrezione del comitato organizzatore. Non potranno ad ogni
modo superare quelle stabilite dall’ENCI di cui all’allegato 2 del presente regolamento, per
le esposizioni a carattere nazionale;
c) le classifiche assegnate dai giudici, sono riconosciute dall’ENCI;
d) gli organizzatori di esposizioni regionali dovranno richiedere il riconoscimento con un anticipo
minimo di tre mesi, facendone pervenire richiesta all’ENCI, al Consiglio Cinofilo Regionale ed
al Gruppo Cinofilo di competenza;
e) non potranno essere autorizzate dall’ENCI esposizioni regionali a distanza inferiore di 150
km. da analoga manifestazione;
f) previa ratifica, oltre agli esperti giudici ufficiali, possono essere chiamati a prestare la loro
opera anche gli aspiranti giudici. Per aspiranti giudici si intendono coloro che hanno
sostenuto con esito favorevole gli esami teorici.
Sarà vietata l’iscrizione per i soggetti già proclamati campioni nazionali, internazionali ed esteri di
bellezza.
Su richiesta del comitato organizzatore, nell’ambito di queste esposizioni è facoltà dell’ENCI di
autorizzare gli esperti giudici ad espletare la loro mansione per razze cui non sono ancora
abilitati.
Nelle esposizioni a carattere regionale potranno partecipare solo soggetti iscritti in un libro
genealogico riconosciuto dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.). Nell’ambito di
queste esposizioni, limitatamente alle razze ammesse, è possibile il rilascio dei certificati di
tipicità purché il soggetto sottoposto all’esame venga giudicato da un esperto giudice abilitato per
la razza.
L’esperto giudice è tenuto a compilare, per ogni soggetto partecipante, l’apposito modulo
predisposto dall’ENCI e stilarne la classifica.
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