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MOSTRE SPECIALI E RADUNI DI RAZZA
Art. 41
E’ definita “mostra speciale” la manifestazione concessa dalla competente associazione
specializzata nell’ambito di una esposizione generale nazionale od internazionale.
Per “raduno si intende una verifica zootecnica indetta dalla competente associazione
specializzata riconosciuta dall’ENCI.
Il raduno potrà essere svolto anche nell’ambito di esposizioni internazionali nella giornata in cui
le razze interessate non vengono esposte nella medesima. In questo caso la responsabilità
tecnica è a cura del comitato organizzatore dell’esposizione. Resta inteso che l’associazione
specializzata deve collaborare per la buona riuscita del raduno.
Per i soggetti di età inferiore ai 9 mesi saranno rilasciate specifiche qualifiche (come previsto
dall’articolo 29) e sarà stilata una classifica.
Le richieste di omologazione saranno inviate all’ENCI per iscritto dalle associazioni specializzate
almeno tre mesi prima dalla data della manifestazione inviandone copia per conoscenza alla
delegazione ENCI competente per territorio ed al consiglio cinofilo regionale che dovranno
provvedere a rilasciare il proprio parere al riguardo.
Non potranno essere omologati raduni a distanza inferiore di 150 km da esposizioni nazionali,
internazionali o raduni organizzati dalla medesima associazione.
I programmi devono essere previsti e diffusi.
Nelle “mostre speciali” le classi sono quelle previste dall’articolo 12 del presente regolamento.
Nei “raduni” devono essere obbligatoriamente previste le classi di cui all’articolo 12 del presente
regolamento.
Potranno altresì essere disputate anche le seguenti classi:
- baby (per cani di età compresa tra i 3 ed i 6 mesi). In questa classe non può essere
assegnato il Cac. Tali soggetti non possono partecipare alla formazione delle coppie, dei
gruppi, dei gruppi di allevamento, né allo spareggio per il migliore di razza.
- Riproduttori: per stalloni o fattrici che si presentano nella classe con un minimo di 5 figli
maschi e/o femmine, prodotti da almeno due accoppiamenti diversi.
Il catalogo è obbligatorio, deve essere predisposto prima dell’inizio della manifestazione e
contenere tutte le informazioni previste all’articolo n. 21.
Anche per i raduni non sono ammesse aggiunte al catalogo salvo quelle eventualmente
autorizzate dal delegato ENCI.
Nei raduni l’ENCI potrà designare un Delegato così come previsto dall’articolo 6 del
Regolamento generale delle manifestazioni canine.
Le iscrizioni ai raduni devono essere inviate al comitato organizzatore, accompagnate dal relativo
importo, almeno sette giorni prima dalla data della manifestazione.
Le tasse di iscrizione non possono superare l’importo previsto per le esposizioni internazionali.
Ad ogni associazione specializzata saranno assegnati annualmente un numero di “Raduni e
mostre speciali” sulla base dei soggetti iscritti al Libro genealogico ed in base ai criteri deliberati
dal Consiglio Direttivo dell’ENCI.
Le associazioni specializzate sono obbligate ad organizzare nell’ambito delle esposizioni
nazionali ed internazionali almeno un terzo delle manifestazioni organizzate nell’anno.
Almeno metà dei raduni e mostre speciali dovranno essere giudicati da esperti giudici italiani.
I giudici devono essere scelti come previsto all’art. 7 del regolamento generale delle
manifestazioni canine. La ratifica definitiva delle giurie spetta all’ENCI che vi provvede mediante
designazione ufficiale da inviarsi a ciascun esperto giudice ed al comitato organizzatore.
Per le mostre speciali organizzate nell’ambito di esposizioni nazionali ed internazionali
l’Associazione Specializzata dov indicare obbligatoriamente al comitato organizzatore un
elenco di almeno tre esperti giudici (italiani e/o stranieri).
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