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g) raggruppamento razze italiane (giudicato da un’esperto giudice italiano o straniero, abilitato
al Best in Show o ad almeno quattro raggruppamenti) (obbligatorio);
h) best in show (obbligatorio);
i) eventuali altre iniziative comunicate preventivamente all’ENCI.
ESPERTI GIUDICI DEI PREMI D’ONORE
Art. 34
Per giudicare uno dei raggruppamenti previsti per la disputa dei premi d’onore l’esperto giudice
dovrà essere abilitato a giudicare le singole razze comprese in quel raggruppamento. Per
giudicare la miglior coppia assoluta e i gruppi di allevamento, nonché i gruppi facoltativi (juniores,
giovani, veterani) l’esperto giudice dovrà essere abilitato a giudicare almeno due
raggruppamenti. Per giudicare il miglior cane assoluto dell’esposizione (Best in Show) l’esperto
giudice dovrà essere abilitato a giudicare almeno quattro raggruppamenti.
Un esperto giudice non potrà giudicare nelle esposizioni internazionali lo stesso raggruppamento
dei premi d’onore o la competizione per il miglior soggetto assoluto se non a distanza di almeno
due mesi da quella in cui ha precedentemente giudicato e in quelle nazionali se non dopo un
mese di tempo oppure oltre 200 km. di distanza.
DOVERI DEGLI ESPOSITORI E DEL PUBBLICO
Art. 35
I proprietari di cani e/o i loro conduttori, tutti coloro che presentano cani in esposizione o aiutano
a presentarli e chiunque abbia attinenza coi cani concorrenti in manifestazioni riconosciute
devono il massimo rispetto e deferenza agli esperti giudici, ai rappresentanti dell’ENCI, ai membri
del comitato organizzatore e agli altri concorrenti, pena l’esclusione dalla manifestazione da
parte del delegato dell’ENCI che deve provvedere ad informare l’ENCI attraverso la “Relazione
del Delegato”.
I concorrenti dovranno rigorosamente attenersi alle disposizioni regolamentari dell’ENCI e del
comitato organizzatore. La puntualità è un dovere non solo disciplinare ma di cortesia e di
sportività.
Coloro che ritardassero a presentarsi all’esperto giudice quando sono chiamati verranno esclusi
dal giudizio.
E’ vietato a chicchessia di rivolgere osservazioni o rimostranze agli esperti giudici.
Chi ritenesse di aver motivo di avanzare lagnanze o reclami o per qualsiasi motivo, potrà farlo
nei modi previsti dal regolamento generale delle manifestazioni canine.
Il giudizio dell’esperto giudice è da ritenersi insindacabile.
Art. 36
Chiunque pronunciasse pubblicamente parole offensive verso gli esperti giudici o gli altri
concorrenti o rifiutasse di sottoporsi ad una decisione dei primi o del delegato dell’ENCI, ovvero
commettesse atti di indisciplina o mancanza contro di loro, potrà essere immediatamente
sospeso dalla manifestazione in corso dall’esperto giudice stesso o dal delegato dell’ENCI e sarà
segnalato agli organi istituzionali dell’ENCI per quanto di competenza.
RECLAMI
Art. 37
I reclami devono essere redatti per scritto, accompagnati dalla tassa di reclamo stabilita
dall’ENCI e consegnati al delegato ENCI nel giorno della manifestazione o trasmessi all’ENCI a
mezzo raccomandata entro 7 giorni dalla data della manifestazione.
A norma dell’art. 1 del presente regolamento, per ogni altra controversia, si vedano gli articoli del
regolamento generale delle manifestazioni canine.
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