2
b) Speciali quando sono concesse dalla competente associazione specializzata e si svolgono
nell’ambito di un’esposizione nazionale od internazionale.
RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELL’ENCI
Art. 3
L’ENCI può concedere il proprio riconoscimento ufficiale solo a manifestazioni che si svolgono
secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali e che siano promosse da
Comitati organizzatori che danno garanzie di competenza tecnica, di capacità organizzativa, di
correttezza e di solvibilità finanziaria.
I comitati organizzatori che non siano soci collettivi dell’ENCI devono, per le manifestazioni che
intendono organizzare, richiedere il nulla osta e la collaborazione tecnica della Delegazione
dell’ENCI competente per territorio, che provvederà ad inoltrarla al proprio Consiglio Cinofilo
Regionale.
Il Consiglio Direttivo dell’ENCI non è tenuto a precisare i motivi per i quali avesse ritenuto di
negare il riconoscimento ufficiale a manifestazioni cinotecniche per le quali tale riconoscimento
gli fosse stato richiesto.
Art. 4
Per ottenere il riconoscimento ufficiale dell’ENCI a una manifestazione occorre che i comitati
promotori avanzino istanza precisando fra l’altro:
a) il tipo della manifestazione e i suoi caratteri, ai sensi dell’art. 2) del presente regolamento;
b) la località e la data di svolgimento;
c) l’impegno per i comitati organizzatori di osservare tutte le norme prescritte dai
regolamenti ufficiali dell’ENCI.
Il Consiglio Cinofilo Regionale, dopo aver riunito i propri componenti, dovrà vagliare le richieste
pervenute stilando una bozza di calendario da inviarsi all’ENCI entro i termini stabiliti.
CALENDARI
Art. 5
Il Consiglio Direttivo dell’ENCI, provvederà ad esaminare le domande ricevute dai Consigli
Cinofili Regionali e a stilare i calendari ufficiali delle manifestazioni riconosciute pervenute entro i
termini stabiliti.
Per la stesura del calendario delle esposizioni il Consiglio si baserà anche sui seguenti criteri:
a) attrezzature e disposizione logistica della manifestazione;
b) rispetto dei regolamenti dell’ENCI.
Tali calendari, dopo la loro pubblicazione non potranno, salvo casi eccezionali, subire variazioni.
Per quanto riguarda le esposizioni, non verranno autorizzate esposizioni internazionali, nazionali
e raduni di razza a distanza inferiore ai 150 chilometri. Si precisa altresì che sarà comunque
vietato dall’ENCI lo svolgimento contemporaneo in Italia di due esposizioni, entrambe
internazionali, e che interessano le medesime razze canine.
L’ENCI potrà sempre intervenire, in sede di compilazione dei calendari, presso gli organizzatori
delle manifestazioni per le quali fosse stato richiesto il suo riconoscimento ufficiale, al fine di
concordare con essi opportuni spostamenti delle date proposte onde evitare per quanto possibile
coincidenze dannose.
L’ENCI si riserva il diritto di ritirare il proprio riconoscimento ufficiale ai comitati organizzatori che
non accettano i suoi suggerimenti.
CONTROLLO SULLE MANIFESTAZIONI – DELEGATI DELL’ENCI
Art. 6
L’ENCI controlla il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni riconosciute mediante la
presenza di uno o più incaricati denominati “Delegato ENCI”.
Inizio
Successivo
Successivo