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Ciascun concorrente riceverà una copia del catalogo il cui eventuale importo, che non dovrà mai
superare il limite indicato come massimo dall’ENCI, sarà stato pagato all’atto dell’iscrizione dei
suoi cani.
Cinque copie del catalogo, di cui una copia completa delle classifiche e qualifiche dei cani
presentati, dovranno essere spedite alla sede dell’ENCI oppure consegnate al delegato presente
alla manifestazione, al termine della stessa entro i termini fissati.
RECLAMI
Art. 15
Coloro che ritenessero di poter reclamare per constatate infrazioni alle norme del presente
regolamento generale o di quelli speciali, devono farlo per iscritto, firmando il reclamo che va
consegnato al Delegato dell’ENCI allegando l’importo previsto dal Consiglio Direttivo dell’ENCI
oppure indirizzato all’ENCI con lettera raccomandata entro sette giorni dal termine della
manifestazione.
La tassa di reclamo sa incamerata dall’ENCI qualora il reclamo venisse riconosciuto non
fondato o respinto.
Il Delegato dell’ENCI dovrà immediatamente pronunciarsi sul reclamo ricevuto, sulla base dei
regolamenti in vigore oppure, quando ciò non fosse possibile, il concorrente contro il quale il
reclamo è stato avanzato potrà essere autorizzato a partecipare ugualmente alla manifestazione
stessa ma sotto riserva, per cui la classifica non sarà definitiva e la consegna del premio,
eventualmente spettante al concorrente contro il quale è stato sporto il reclamo, verrà tenuta in
sospeso per l’assegnazione definitiva dopo la decisione dell’ENCI.
Il diritto di sporgere reclamo spetta esclusivamente al proprietario del soggetto iscritto a catalogo
della manifestazione interessata. Esso ha l’obbligo di produrre le prove dI quanto afferma.
Non sono ammissibili reclami sul verdetto degli esperti giudici che, sotto il profilo tecnico, è
insindacabile.
In questo caso, i reclami saranno respinti immediatamente, salvo che non riguardino irregolarità
o infrazioni ai regolamenti in base ai quali la manifestazione si svolge.
Art. 16
I componenti del comitato organizzatore di una manifestazione ed il Delegato dell’ENCI hanno il
diritto/dovere di intervenire, anche senza che sia stato sporto reclamo, ogniqualvolta riscontrino
irregolarità od infrazioni ai vigenti regolamenti.
Art. 17
Se in seguito a reclamo presentato, un cane risultasse indebitamente premiato, il suo proprietario
od il presentatore dovranno restituire il premio eventualmente ricevuto, che potrà essere
assegnato o meno al concorrente che lo segue in graduatoria secondo la decisione che verrà
espressa dall’ENCI.
Qualora la restituzione venisse rifiutata, il responsabile verrà sottoposto a provvedimento
disciplinare; nel frattempo, ed in attesa della conclusione di tali pratiche, verrà sospeso ed
escluso da ogni successiva manifestazione riconosciuta dall’ENCI.
ESCLUSIONI
Art. 18
La partecipazione alle manifestazioni canine organizzate o riconosciute dall’ENCI è vietata ai
cani di proprietà di persone che sono colpite da provvedimenti di sospensione, espulsione o
squalifica, a loro carico dai componenti organi dell’ENCI e della FCI.
Le sanzioni disciplinari inflitte dai soci collettivi ai propri soci attengono ai rapporti tra soci ed
associazioni specializzate ed hanno solo effetto interno a queste ultime e pertanto non
precludono la partecipazione a tutte quelle manifestazioni in cui siano in palio qualifiche ENCI ivi
compresi speciali di razza e raduni.
Per quanto riguarda le manifestazioni internazionali, l’ENCI segnalerà i concorrenti insolventi alla
FCI che provvederà a pubblicare i nominativi.
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