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Règlement des expositions canines de la FCI Expositions Mondiales et de Sections
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Un giudice deve essere informato per tempo sulle razze e sul numero di soggetti che andrà
a giudicare, così come dei suoi doveri sul ring d’onore. E’ responsabilità del comitato
organizzatore inviare queste informazioni, in tempo e per iscritto, al giudice.
Ad un giudice non dovrebbe essere richiesto di giudicare pdi 20 cani all’ora e fino ad 80
per giorno, se il Comitato Organizzatore nazionale richiede una relazione scritta per ciascun
cane. Ad un giudice non dovrebbe essere richiesto di giudicare più di 150 cani per giorno,
se il Comitato Organizzatore nazionale non richiede una relazione scritta per ciascun cane.
Nel caso di accordi tra il giudice ed il comitato organizzatore, questi numeri possono
leggermente diminuire o aumentare. Se ad un giudice vengono assegnati 80 cani (con
relazione scritta) o 150 cani (senza relazione scritta), il Comitato Organizzatore è tenuto ad
informarlo ed il giudice deve inviare il suo consenso.
DIRITTI DEI GIUDICI
I diritti dei giudici che partecipano ad esposizioni internazionali della FCI al di fuori del
proprio paese di residenza sono:
a) Gli organizzatori dell’esposizione od il club devono farsi carico del giudice, secondo i
termini di un accordo precedente, sin dal momento del suo arrivo nel paese in cui
giudichee fino al momento della sua partenza. Questo comprende anche il giorno
antecedente ed il giorno successivo l’esposizione.
b) Un giudice deve alloggiare sempre in una struttura discreta che possa includere sia
la notte prima che quella dopo la manifestazione, in base ai dettagli di viaggio del
giudice.
c) Ai giudici è consentito prendere accordi personali con il comitato organizzatore, che
possono differenziarsi con quelli indicati nell’ “Appendice al Regolamento delle
Esposizioni Canine ed al Regolamento Giudici di Esposizione della Federazione
Cinologica Internazionale”. Nel caso in cui non siano stati presi accordi personali, si
dovrebbe tenere presente dei punti menzionati nell’appendice.
d) E’ auspicabile che gli accordi finanziari siano concordati antecedentemente sotto
forma di contratto o di accordo scritto tra il giudice ed il comitato organizzatore.
Entrambe le parti sono tenute a rispettare tale contratto.
LIMITAZIONI NELL’OSPITALITAPER GIUDICI
a) Un giudice non è autorizzato a recarsi ad un’esposizione in cui partecipa in qualità di
giudice, con espositori che gli presenteranno i loro cani in occasione della
manifestazione. In nessun caso può familiarizzare con espositori o alloggiare presso
di loro.
b) Gli organizzatori non possono in alcun caso incaricare persone che esporranno cani
a questa esposizione, di occuparsi del giudice prima del giudizio e non possono
dare ospitalità al giudice presso un espositore che gli presenterà il cane.
CATALOGO
Il giudice non può consultare il catalogo dell’esposizione prima o durante i suoi giudizi.
Nessun membro del comitato organizzativo consegnerà il catalogo al giudice prima della
fine dell’esposizione.
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