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organizzatore deve mantenere fede all’invito rivolto all’esperto giudice. L’eventuale
annullamento dell’invito è concesso unicamente per cause di forza maggiore o a seguito di
accordi con l’esperto giudice interessato. Se il comitato organizzatore si trova costretto ad
annullare la manifestazione è tenuto a rimborsare agli esperti giudici le eventuali spese già
sostenute e documentate. Diversamente, se l’esperto giudice, per qualsivoglia ragione che non
sia di “forza maggiore” o comunque contemplata nei casi sopra esposti, non può rispettare il
proprio impegno a giudicare, è obbligato a far fronte alle eventuali spese già sostenute dal
Comitato Organizzatore.
Quando sono invitati a giudicare in un’esposizione internazionale, i giudici di Paesi non membri
della F.C.I. devono compilare il questionario standard redatto dalla F.C.I. che verrà loro inviato a
cura del comitato organizzatore e che dovrà essere compilato e ritornato debitamente sottoscritto
a quest’ultimo.
Gli esperti giudici dei Paesi non membri della F.C.I. devono, in qualsiasi circostanza, rispettare
gli standard di razza della F.C.I. quando partecipano ad esposizioni da questa riconosciute. Gli
standard (F.C.I.) delle razze che sono chiamati a giudicare devono essere a loro inviati a tempo
debito prima dell’esposizione dal comitato organizzatore.
Gli esperti giudici dei Paesi non membri della F.C.I. o dei Paesi membri associati possono
giudicare solo le razze riconosciute dalla loro associazione canina nazionale.
Gli esperti giudici dei Paesi non membri della F.C.I. devono essere perfettamente informati in
anticipo e dettagliatamente sul Regolamento delle Esposizioni F.C.I. nonché su altre informazioni
importanti in materia di procedura e di regolamentazione. L’organizzazione canina nazionale del
Paese in cui si svolge l’esposizione deve fornire in anticipo tali informazioni ai giudici interessati.
Il comitato organizzatore dell’esposizione deve occuparsi dell’accoglienza dell’esperto giudice,
secondo i termini di un accordo precedentemente intercorso, sin dal momento del suo arrivo nel
luogo di svolgimento della manifestazione nel quale giudica fino al momento della sua partenza
(normalmente comprende le ore/giorno antecedente e le ore/giorno successivo all’esposizione).
Tutte le spese di trasferta normali devono essere rimborsate immediatamente all’arrivo o, a
seconda degli accordi presi, pagate in anticipo.
Art. 26
Ad ogni esperto giudice deve essere assegnata un’area di giudizio delimitata (ring) di dimensioni
adeguate alle razze ed al numero dei cani da giudicare; il terreno dei ring deve essere ben
livellato, con fondo in terra battuta o con erba ben rasata o pavimentazione idonea purché non
sdrucciolevole. Sono assolutamente da vietarsi i terreni in accentuata pendenza o con fondo
coperto da ghiaia o pietrisco anche minuto. Il delegato dell’ENCI è tenuto a controllare
preventivamente se i ring predisposti dagli organizzatori sono adatti e di sufficienti dimensioni per
le razze che in essi verranno giudicate.
Art. 27
Ogni esperto giudice dovricevere, a cura del comitato organizzatore e all’inizio del suo lavoro,
le apposite schede di relazione sulle quali saranno g registrati con il rispettivo numero di
catalogo, ma suddivisi per razza e per classi e sesso, i cani che durante la giornata saranno
sottoposti al suo giudizio, il quale dovrà essere stilato in italiano per gli esperti giudici italiani e in
una delle lingue ufficiali F.C.I. per i giudici stranieri. Su tali schede l’esperto giudice segnerà le
note dei giudizi emessi, delle qualifiche e delle classifiche rilasciate, dei Cac e Cacib concessi, e
delle relative Riserve, nonché del migliore di razza. Le schede dovranno essere di tipo approvato
dall’ENCI che le fornirà ai comitati organizzatori dietro apposita richiesta ed a pagamento.
L’ENCI si riserva il diritto di far presenziare altresì al giudizio di ogni esperto giudice uno o più
aspiranti giudici o assistenti, ai quali però non è data alcuna facoltà di intervenire nel giudizio
stesso.
I comitati organizzatori possono assegnare a un esperto giudice un massimo di 80 cani.
I comitati organizzatori saranno quindi tenuti ad avvertire preventivamente gli esperti giudici che
avessero più di 80 cani da giudicare con relazione tecnica ed ottenere il loro benestare scritto.
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