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delle qualifiche. Tali documenti (scheda e libretto) dovranno essere consegnati all’ENCI da
parte del Delegato.
e) i cani di età differente da quella indicata sulla scheda e per la quale non siano ammissibili alla
classe in cui sono iscritti;
f) le femmine in calore;
g) le femmine chiaramente in lattazione;
h) i cani privi del libretto delle qualifiche, senza alcuna possibilità di deroga, neppure da parte
del Delegato dell’ENCI, ad eccezione delle classi ove non è previsto il rilascio di qualifiche e
per i cani iscritti ad un Libro origini straniero.
Nei casi di contestazione, fatta eccezione per quanto al punto e) ed h), decide
inappellabilmente il veterinario di servizio, il cui nome deve essere indicato nel catalogo.
Potrà essere rimborsato il 50% della quota di iscrizione, con le decurtazioni previste dall’articolo
8, delle femmine iscritte cui sia sopravvenuto il calore; tale circostanza dovrà essere però
constatata dal veterinario di servizio o comprovata con un certificato medico veterinario in
originale contenente il numero di identificazione del soggetto, consegnato il giorno stesso della
manifestazione, unicamente prima dell’inizio dei giudizi.
I soggetti iscritti nelle esposizioni dovranno essere giudicati nelle condizioni in cui vengono
presentati senza tener conto di eventuali certificati veterinari che documentino menomazioni
traumatiche.
Dovrà essere l’esperto giudice a valutare, secondo il suo insindacabile giudizio, la natura della
menomazione e la sua influenza sulla possibilità di giudicare o no il soggetto.
Sarà ritenuta valida certificazione rilasciata unicamente dall’ENCI attestante la completezza della
dentatura prima del difetto acquisito.
In ogni caso non potranno essere attribuite qualifiche superiori a quelle consentite dagli standard
di razza e dai regolamenti in presenza delle menomazioni riscontrate.
I presidenti, i consiglieri dei gruppi cinofili e i componenti dei comitati organizzatori di esposizioni
canine (escluse le manifestazioni indette dalle Associazioni Specializzate) non possono iscrivere
o presentare i cani nelle esposizioni da essi organizzate.
CORREDO E PRESENTAZIONE DEL CANE
Art. 16
Ogni soggetto presentato ad una manifestazione dovrà essere munito di collare, di guinzaglio, di
libretto sanitario e di libretto delle qualifiche, ad eccezione dei soggetti iscritti nelle classi ove non
è previsto il rilascio di qualifiche e per i cani iscritti ad un Libro origini straniero.
E’ vietato alterare la struttura e il colore di pelo, pelle o naso, è comunque consentito l’uso di
spazzola, pettine e forbici. E’ vietato lasciare il cane legato al tavolo di toelettatura più a lungo del
tempo necessario per la preparazione.
La persona che presenta un cane all’inizio del giudizio (handler) dovrà rimanere fino al termine
dello stesso, salvo consenso dell’esperto giudice al cambio del presentatore.
Nei ring ove si verificassero richiami, schiamazzi o doppie presentazioni, l’esperto giudice dovrà
sospendere il giudizio fino all’intervento del delegato ENCI.
Art. 17
All’apertura della manifestazione gli espositori riceveranno per ogni cane presentato un cartellino
numerato che dovrà essere portato in modo visibile dall’espositore nel ring al momento del
giudizio. Il numero indicato su tali cartellini corrisponderà a quello indicato nel catalogo. I cani
verranno giudicati seguendo rigorosamente l’ordine di catalogo.
PERMANENZA DEI CANI ALL’ESPOSIZIONE
Art. 18
I cani regolarmente iscritti dovranno trovarsi nell’area dell’esposizione all’ora indicata nel
programma e non potranno abbandonarla prima delle ore 14,00.
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