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ISCRIZIONI
Art. 11
L’iscrizione è l’atto scritto necessario per ammettere un cane a partecipare ad una
manifestazione.
Nessun cane può esservi iscritto se non possiede un nome e se non appartiene ad una delle
razze canine riconosciute dall’ENCI e dalla FCI. Un cane registrato in un Libro genealogico,
italiano od estero, può venire iscritto in una manifestazione riconosciuta solo col nome che figura
nei documenti ufficiali; nessun cambiamento è ammesso.
Le date di chiusura delle iscrizioni devono ritenersi irrevocabili.
La domanda per l’iscrizione di un cane ad una manifestazione va formulata sull’apposita scheda
presso la segreteria del comitato organizzatore cui deve essere consegnata o fatta pervenire in
forma scritta entro i termini stabiliti e resi noti sul programma.
I comitati organizzatori di manifestazioni riconosciute debbono adottare le schede di iscrizione
stabilite o approvate dall’ENCI; le schede verranno debitamente compilate dai richiedenti i quali
devono specificare per ciascun soggetto il nome (rigorosamente quello riportato sul certificato
genealogico), il sesso, la data di nascita, la razza, il colore del mantello, la genealogia, il numero
di iscrizione del cane, il codice identificativo (tatuaggio e/o microchip), il cognome e nome e
l’indirizzo del proprietario ed eventuale affisso, il nome dell’allevatore nonché quant’altro fosse
richiesto negli specifici regolamenti.
Nelle schede di iscrizione devono altresì essere precisate la classe o prova nella quale il cane
concorre e, se si tratta di prove, anche il nome del conduttore che non può essere poi sostituito
durante lo svolgimento delle manifestazioni senza il consenso degli esperti giudici o del Delegato
ENCI.
In ogni scheda di iscrizione dei cani a manifestazioni riconosciute dall’ENCI deve essere
chiaramente precisato che il suo firmatario dichiara di conoscere le norme dei regolamenti
ufficiali approvati dall’ENCI in base ai quali la manifestazione in atto si svolge e si impegna a
rispettarli accettando, in caso contrario, le sanzioni adottate dagli organi competenti.
Art. 12
Le iscrizioni dei cani alle manifestazioni devono essere accompagnate dall’ammontare della
tassa di iscrizione che non potrà superare quella indicata come massima dal Consiglio Direttivo
dell’ENCI. Senza tale versamento le iscrizioni non saranno accettate e la loro indicazione non
potrà figurare nel catalogo della manifestazione. Speciali riduzioni obbligatorie spettano ai Soci
allevatori dell’ENCI e agli iscritti nei sodalizi che sono a questo associati in qualità di soci collettivi
per tutte le manifestazioni dall’ENCI stesso riconosciute. La misura di tali riduzioni, che non sono
cumulabili, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’ENCI.
Art. 13
L’ENCI in sede di revisione delle relazioni degli esperti giudici, potrà sempre annullare le
qualifiche e le classifiche rilasciate ad un cane, qualora risulti che questo ha concorso in prova o
classe nelle quali non poteva essere iscritto.
Le infrazioni alle norme stabilite per le iscrizioni dei cani alle manifestazioni possono portare,
qualora arrechino danno agli altri concorrenti e fosse documentato il dolo del compilatore della
scheda, a provvedimenti disciplinari a carico di quest’ultimo.
CATALOGHI
Art. 14
Per tutte le manifestazioni riconosciute dall’ENCI è obbligatoria la pubblicazione a stampa di un
catalogo generale.
In esso dovranno essere elencati indistintamente tutti i cani partecipanti con i relativi numeri di
iscrizione ai Libri genealogici e con i nominativi ed indirizzi degli allevatori e dei rispettivi
proprietari, con l’indicazione della rispettiva razza e della prova o classe alle quali partecipano,
non essendo ammessi giudizi e premiazioni di soggetti i cui nomi non vi figurano elencati.
Il catalogo dovrà altresì riportare i nomi del Delegato dell’ENCI e degli esperti giudici presenti alla
manifestazione, con le prove o classi a questi assegnati, nonché l’elenco completo di tutti i premi
da disputarsi – di prova, di classe, di onore o speciali – con le relative designazioni.
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